permuta con conguaglio e prova
della esclusione dell’acquisto in comunione legale
Not. Maurizio Licenziati
maurizio.licenziati@notariato.it
17.05.2002
Nel 1994 Tiza (in comunione legale) cede in
permuta alla propria sorella Caia la quota di un sesto (1/6) di
comproprietà su appartamento X e Caia cede in permuta a Tizia la quota di un
sesto (1/6) su appartamento Y.
A titolo di conguaglio Caia dichiara di aver ricevuto da
Tizia lire 18.000.000.
Tizio, coniuge di Tizia, non interviene all'atto.
Oggi Tizia e Tizio sono in separazione giudiziale e Tizia
vorrebbe rivendere l'appartamento Y senza far intervenire il marito.
Il notaio ritiene che debba intervenire
anche Tizio.
"riflettendo a voce alta":
- il bene che Tizia ha permutato con Caia era personale (in
quanto pervenutole in successione paterna), ciò dovrebbe comportare
che anche il bene ottenuto in permuta è personale (Cass. 08.02.1993, n.
1556, la quale espressamente prevede il caso di permuta di beni la cui
"provenienza personale" sia certa);
- tuttavia, vi è un conguaglio, ma il conguaglio non è
mai stato versato e la sorella beneficiaria dello stesso sarebbe disposta a rendere
la dichiarazione in tal senso (sia nello stesso atto pubblico di rivendita del
bene che in un atto separato);
- tale dichiarazione credo sia necessaria proprio per
evitare che la presenza del conguaglio porti a considerare il denaro
utilizzato come provento della vita coniugale e conseguentemente, in assenza
della dichiarazione di Tizio, l'entrata in comunione del bene permutato.
Se quanto scritto è corretto, come rendere la dichiarazione
e, anche, come valutarla fiscalmente?
Credo che non sia sufficiente affermare di non aver
ricevuto il conguaglio dichiarato e quietanzato a suo tempo in atto, ma occorra
anche dichiarare di non volerlo ricevere per spirito di liberalità, così che
avremo una permuta mista a donazione con sua esclusione dalla comunione legale
dei beni.
Diversamente avrei pensato ad una dichiarazione negoziale
da parte della madre di Tizia con cui la stessa si accolli il
debito derivante dal conguaglio non ancora versato nei confronti
dell'altra figlia Caia (donazione indiretta, come tale esclusa dalla
comunione ai sensi dell'art. 179 lett.b)...
Not. Paolo Giunchi, pgiunchi@notariato.it
Not. Gianni Tufano, gtufano@notariato.it
17.05.2002
A
prescindere da qualsiasi conguaglio, l'intervento in atto del coniuge è, in
ogni caso, imposto dall'art. 179, c. 2, c.c.
Non
avendo sottoscritto l'atto di permuta, Tizio e' irrimediabilmente diventato
comproprietario.
Not. Claudio Limontini
18.05.2002
Concordo
con i colleghi, Tizio è comproprietario a prescindere (diceva Totò) dal
conguaglio e non mi butterei nell'arena che mi sembra già parecchio affollata.
Tuttavia,
la suprema Corte è di diverso avviso non solo quella del 1993 citata, ma anche
quella del 18.08.1994, n. 7437…
Not. Maurizio Licenziati
maurizio.licenziati@notariato.it
20.05.2002
Il legale di Tizia, forte dell'interpretazione della
Cassazione, ragiona per la personalità del bene.
Proviamo a fare il punto.
L'art. 179, u.c., c.c., afferma che "l'acquisto di
beni (...) è escluso dalla comunione (...) quando tale esclusione risulti
dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge".
La giurisprudenza ha affermato che tale dichiarazione può
essere resa anche in un momento successivo all'atto (Trib. Lucca, 08.05.1978),
se il coniuge che doveva renderla non vi ha partecipato; questo sia perchè la
dichiarazione de quo ha mero valore ricognitivo, sia perchè il termine
"parte" utilizzato nell'art. 179, u.c., c.c., non va inteso nel senso
proprio di "parte contrattuale".
(A differenza - per chi lo ammette - di quanto avviene
nel caso di rifiuto del coacquisto ove la dichiarazione del coniuge è una
dichiarazione negoziale).
L'interpretazione della Cassazione è andata oltre,
affermando, appunto, che tale dichiarazione è addirittura "superflua"
nel caso in cui la personalità del bene sia certa e questo, a mio modesto
avviso, non è così assurdo come sembra, purchè si attribuisca valore meramente
ricognitivo alla dichiarazione del coniuge.
Stante quanto sopra, considerata la natura personale del
bene permutato ove sia certa la personalità del bene scambiato, concordando o
meno con la giurisprudenza, ripropongo il quesito.
Not. Alessandro Torroni
23.05.2002
Le famigerate sentenze della Cassazione si fondavano sul
principio che i beni acquistati dal coniuge con l'atto di permuta fossero suoi
personali, essendo oggettivamente certo il carattere personale del
corrispettivo prestato.
E ciò anche in mancanza della conferma dell'altro coniuge.
Pertanto, a parte i dubbi interpretativi sollevati dalle
due sentenze, il principio non mi sembra applicabile al caso della permuta
con conguaglio.
Riterrei che il problema si sposti sul piano della prova
essendo pacifico che la dichiarazione di conferma del coniuge non acquirente
abbia natura di dichiarazione di scienza, sostituibile da un accertamento
giudiziario.
Visto che sei strattonato da due avvocati, io farei
presente che è un problema di prova (la moglie ha la facoltà di provare che il
bene è personale, oltretutto non essendovi stato il conguaglio).
Non darei per scontato che il bene sia personale sulla base
della semplice dichiarazione della moglie, senza sentenza di accertamento o
consenso dell'altro coniuge.